Riparto di giurisdizione per le ingiunzioni aventi ad oggetto le somme pecuniarie connesse alla demolizione
Dopo aver ricordato che anche per le ingiunzioni di pagamento ex r.d. n. 639/1910 valgono le normali regole in materia di riparto di giurisdizione amministrativa e ordinaria fondate sul petitum sostanziale e, dunque, sulla posizione di diritto soggettivo o interesse legittimo che viene attivata, il C.G.A.R.S. rileva che:
- la sanzione ex art. 31, co. 4-bis T.U. Edilizia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 133, lett. f) c.p.a.;
- la rivendicazione delle somme ex art. 31, co. 5 T.U. Edilizia, dovute per il rimborso delle spese versate dall’Ente per l’esecuzione in danno delle opere di demolizione appartiene al giudice ordinario, poiché il diritto al rimborso ha ad oggetto una prestazione di natura patrimoniale ed è regolato dalle comuni norme sui diritti di credito.
Post di Alessandra Piola - avvocato
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