Se manca il Dirigente, il Responsabile dell’ufficio comunale può procedere ad emanare l’ordinanza di demolizione
L’ha affermato il TAR Palermo, poiché l’art. 31, co. 2 T.U. edilizia individua in modo univoco la competenza a procedere del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
Tale norma speciale ha manifestato la chiara volontà di affidare direttamente a quest’ultimo, in caso di difetto di figure dirigenziali ad hoc, la titolarità della funzione ripristinatoria, senza alcuna previa delega sindacale (prevista invece dalla norma generale ex art. 109, co. 2 TUEL).
Post di Alberto Antico – avvocato
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