Sulla fiscalizzazione dell’opera abusiva

12 Ott 2026
12 Ottobre 2026

Una sentenza del TAR Marche riassume i principi in materia di fiscalizzazione delle opere abusive.

L'articolo 34 del DPR 380 del 2001, in relazione alle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA di cui all'articolo 23, comma 1, stabilisce che: "2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".

Il TAR Marche ha escluso la fiscalizzazione nel caso in cui i manufatti siano stati qualificati come nuove costruzioni realizzate in assenza di permesso di costruire: la differenza è essenziale.

Nella parziale difformità esiste un titolo edilizio e l’abuso consiste nella realizzazione di una parte dell’opera in modo non conforme a quanto assentito. Nella nuova costruzione abusiva, invece, manca il titolo abilitativo per l’opera considerata nel suo complesso.

L’ordinanza di demolizione può essere legittimamente adottata senza che l’Amministrazione abbia previamente accertato se la demolizione possa arrecare danno alla parte conforme dell’edificio.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che non compete all’Amministrazione valutare prima dell’ordine di demolizione l’applicabilità della sanzione sostitutiva. È il privato a dover dimostrare rigorosamente, nella fase esecutiva, che la rimozione dell’abuso pregiudicherebbe la parte conforme (Consiglio di Stato, sentenza n. 8507 del 2025).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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