Accesso agli atti e messaggi su Whatsapp
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del diniego di accesso defensionale, ai sensi dell’art. 24, co. 7 l. 241/1990, agli screenshot di conversazioni Whatsapp allegati da un privato a un reclamo presentato al Garante per la protezione dei dati personali, ove l’istante non dimostri la necessità e l’indispensabilità della loro conoscenza per la cura o la difesa dei propri interessi giuridici. Tali messaggi costituiscono corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. e conservano questa natura anche dopo la ricezione da parte del destinatario, finché non abbiano perso ogni carattere di attualità. Nel caso di specie, essi coinvolgevano anche soggetti terzi estranei al reclamo.
La giurisprudenza costituzionale estende la garanzia dell’art. 15 Cost. anche ai dati esteriori delle comunicazioni; da parte sua, la giurisprudenza della Corte EDU riconduce alla «corrispondenza» tutelata dall’art. 8 CEDU anche i messaggi informatico-telematici già inviati e ricevuti. La chat di Whatsapp è, per le sue caratteristiche, uno strumento di comunicazione ristretto, poiché raggiunge soltanto i soggetti iscritti alla medesima chat. I messaggi prodotti a corredo di un reclamo possono diventare atti del procedimento e rilevare, quindi, ai fini dell’accesso difensivo: restano però fermi l’onere dell’istante di dimostrarne la necessità e l’indispensabilità e la tutela dei terzi coinvolti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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