L’accesso agli atti ambientale

23 Feb 2026
23 Febbraio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 195/2005, attuativo della dir. 2003/4/CE, l’Autorità pubblica deve rendere disponibile l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse; tuttavia, qualora si opponga, in sede di contraddittorio procedimentale o in sede giudiziale, una legittima causa di esclusione, è necessario che l’istante dimostri la consistenza e la specifica rilevanza dell’interesse alla ostensione per consentire a chi detiene le informazioni di ponderare gli interessi in conflitto e, successivamente, al giudice di sindacare la congruità di tale giudizio rispetto al parametro generale di ragionevolezza.

Nel caso di specie, a fronte dell’istanza di accesso in materia ambientale volto alla conoscenza  della produzione di ogni specifica cava, riferibile a ciascun operatore, che consentirebbe di misurare la forza commerciale delle imprese attive nel sito, in termini di capacità di offerta sui distinti mercati delle varie tipologie di materiale estratto, sussiste il diritto alla riservatezza delle informazioni commerciali in capo ai medesimi operatori,  idoneo a configurare l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 5, co. 2 d.lgs. cit.

In tema di accesso in materia ambientale, è legittimo il diniego opposto a un’istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall’istanza stessa emerga che l’interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati di natura diversa, ovvero emulativi, concorrenziali, di controllo generalizzato, anticompetitivi. Pertanto, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’eventuale diniego espresso o tacito (e prima ancora la stessa P.A.) ben può pronunciarsi sull’effettiva sussistenza in capo al richiedente di un suo interesse propriamente “ambientale” agli effetti dell’accoglibilità della sua richiesta di accedere alla documentazione asseritamente contenente le “informazioni ambientali” da lui ricercate.

Post di Alberto Antico – avvocato

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