Parere VIA tardivo
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il parere del Ministero della cultura reso oltre il termine previsto dall’art. 25, co. 2-bis del codice dell’ambiente non è per ciò solo inesistente o inefficace, né determina la formazione del silenzio-assenso. Difatti, in materia di VIA, il successivo comma 7 art. cit. non richiama, così precludendone l’applicazione nei casi da essa contemplati, l’art. 2, co. 8-bis l. 241/1990, mentre la previsione del potere sostitutivo di cui all’art. 25, co. 2-quater del codice dell’ambiente è incompatibile con la formazione del silenzio-assenso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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