Sull’istanza di accesso agli atti amministrativi
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso ritenendo che non sussistono i presupposti per presentare istanza di accesso, né ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90, né tantomeno ai sensi del D. Lgs. 195/2005.
Difatti, ai sensi della richiamata L. 241/90, il Collegio ha ritenuto inesistente il rapporto di strumentalità tra l’interesse che si vuole tutelare e la documentazione richiesta mediante proposizione dell’istanza. Per quanto concerne lo strumento di accesso offerto invece dal D. Lgs. 195/2005, anche in tal caso emerge un utilizzo scorretto dello stesso con finalità non squisitamente ambientali.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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