Impianti di fognatura e acquedotti pubblici
La Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei conti, in una deliberazione del 2009, ha spiegato che, ai sensi del Codice civile e del Codice dell’ambiente, gli acquedotti e le fognature, se di proprietà pubblica, fanno parte del demanio idrico accidentale, sono in proprietà dei Comuni e sono oggetto di concessione d’uso in favore dei gestori del servizio idrico integrato.
Pertanto, dette infrastrutture devono essere inserite negli inventari dei Comuni, nella sezione relativa ai beni demaniali.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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