Il limite temporale per procedere all’autotutela vale per qualunque tipo di provvedimento
Nel caso di specie, la P.A. disponeva l’annullamento d’ufficio di un cofinanziamento dopo sette anni dal rilascio, giustificandosi con il fatto che si trattava di recuperare pubblico denaro.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha invece chiarito che l’art. 21-nonies l. 241/1990 pone un limite temporale per l’autotutela – “entro un termine ragionevole”, nella precedente versione; “comunque non superiore a diciotto mesi”, attualmente – che deve sempre essere rispettato, a prescindere dalla natura del provvedimento e dal peso degli interessi in gioco.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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