Condizioni per il rilascio dell’AIA
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 29-sexies, co. 5-ter del Codice dell’ambiente, secondo cui l’Autorità competente per il procedimento di AIA può individuare autonomamente le condizioni del suo rilascio, qualora il processo o l’attività non sia contemplato da specifiche BAT (Best Available Techniques – Migliori tecniche disponibili), ovvero esse non contemplino gli effetti potenzialmente dannosi dell’attività o del processo.
Nel caso di specie, la Regione del Veneto ben poteva individuare le condizioni di rilascio dell’AIA per lo scarico di rifiuti contenenti PFAS.
Post di Alberto Antico – avvocato
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