Fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai sensi dell’art. 127 del Codice dell’ambiente, i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, cosicché il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito. Pertanto, la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo de quo, intendendosi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, non traendone alcuna utilità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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