Responsabilità da inquinamento ambientale e società di capitali
Il TAR Veneto, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale sul punto, ha affermato che il quadro normativo delineato sia dal Codice civile, sia dal Codice dell’ambiente conduce a riconoscere la possibilità di indirizzare le ordinanze per la bonifica dei siti contaminati ex art. 244 d.lgs. 152/2006 nei confronti degli amministratori delle società di capitali (il problema non si pone per le società di persone, le quali non hanno personalità giuridica, con la conseguenza che in esse non si verifica il fenomeno della immedesimazione organica).
Va comunque ricordato che la responsabilità dell’amministratore non è una responsabilità “da posizione”, ma deriva dalla condotta, attiva od omissiva, da questi tenuta in concreto, che – per quanto riguarda l’adozione delle ordinanze in parola – deve essere dimostrata in sede amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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