Rifiuti abbandonati lungo le strade
Il Consiglio di Stato ha affermato che non sussiste la responsabilità risarcitoria in capo ad un Comune che abbia ordinato all’ANAS la rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà di quest’ultima, qualora l’ordine di rimozione sia annullato sol perché i terreni in questione non costituivano pertinenze stradali ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 285/1992: sussiste infatti un errore scusabile che esclude la colpa in capo al Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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