Rimozione e smaltimento dei rifiuti e responsabilità del proprietario dell’area
Il TAR Veneto ribadisce che il proprietario dell’area in cui siano stati depositati dei rifiuti risponde ed è tenuto alla loro rimozione solo se viene dimostrata l’esistenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa) in capo al privato.
È dunque illegittimo l’ordine di rimozione rivolto al proprietario del terreno, fondato solo su tale qualità oggettiva; la P.A., peraltro, può dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo sulla base di ragionevoli presunzioni o comunque condivisibili massime di esperienza, che però devono emergere dall’istruttoria e dalla motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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