Appalti a misura e offerta economica
Il Consiglio di Stato ha affermato che negli appalti a misura, il valore negoziale o meramente indicativo del computo metrico estimativo dipende dalle prescrizioni della lex specialis: ove i prezzi unitari offerti concorrano alla determinazione del corrispettivo in relazione alle quantità effettivamente eseguite, essi assumono valore negoziale. In tale ipotesi, la discordanza tra i relativi importi determina l’indeterminatezza dell’offerta economica.
È rettificabile l’errore materiale nell’offerta economica solo se immediatamente riconoscibile e se la volontà effettiva dell’offerente sia univocamente desumibile dall’offerta medesima, senza ricorso a fonti esterne o ad attività integrative o ricostruttive.
Il soccorso istruttorio non può comportare l’integrazione o la modificazione di un elemento essenziale dell’offerta economica, risolvendosi altrimenti in un’inammissibile alterazione postuma della volontà negoziale dell’offerente, in violazione della par condicio.
Nella fattispecie è stata ritenuta inammissibile la rettifica, effettuata a seguito della richiesta di chiarimenti della stazione appaltante, dei prezzi unitari di alcune lavorazioni a misura, al fine di rendere il computo metrico estimativo corrispondente all’importo derivante dal ribasso percentuale, poiché l’operazione comportava una sostanziale modificazione dell’offerta economica e non la mera correzione di un errore materiale.
Post di Alberto Antico – avvocato

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