Avvalimento di garanzia dei requisiti di capacità economico-finanziaria
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che nell’avvalimento di garanzia, avente ad oggetto i requisiti di capacità economico-finanziaria (quale il fatturato globale), il contratto non deve recare la puntuale indicazione di beni patrimoniali determinati, essendo sufficiente che emerga l’impegno dell’ausiliaria a mettere a disposizione la propria complessiva solidità finanziaria a presidio della P.A., vincolo rafforzato dal regime di responsabilità solidale ex art. 104, co. 7 d.lgs. 36/2023. La previsione di figure di supervisione amministrativa o contabile non muta la natura giuridica del contratto in avvalimento tecnico-operativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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