Clausole del bando volte a limitare la partecipazione ai concorrenti particolarmente qualificati
Il TAR Catania ha affermato che in sede di predisposizione della lex specialis, la P.A. è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito. Tali particolari requisiti vanno parametrati all’oggetto complessivo del contratto di appalto e devono essere riferiti alle sue specifiche peculiarità , al fine di valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti.
Nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche della Stazione appaltante sui requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalitĂ tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimitĂ del G.A., salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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