Individuazione dei beni culturali e regole sull’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico
La Corte costituzionale ha affermato che il codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico. Infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65 del codice), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis del codice). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione della P.A.) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della P.A.).
L’art. 65, co. 4-bis, II periodo d.lgs. 42/2004 dev’essere interpretato nel senso che “nel caso (tra gli altri) in cui” l’oggetto rientri nella tipologia di cose di cui al precedente art. 10, co. 3, lett. d-bis, valgono delle apposite regole sul procedimento di apposizione del vincolo (la competenza dell’ufficio di esportazione ad avviare il procedimento, nonostante per l’apposizione del vincolo sia competente il Ministero della cultura, e il dimezzamento del termine per provvedere). Tali regole speciali si giustificano per la peculiarità della fattispecie dei cosiddetti “beni di completamento” (lett. d-bis cit.), che garantisce la salvaguardia del patrimonio storico-artistico nell’estrema ipotesi in cui l’oggetto non presenti un “interesse culturale intrinseco” di particolare importanza, ma solo – e con grado eccezionale − nel suo nesso con il patrimonio nel suo complesso.
Resta escluso, quindi, che la disposizione ponga una norma che limita il potere di dichiarare l’interesse culturale: piuttosto, essa pone delle norme sull’esercizio di tale potere in un caso specifico, risultando così compatibile con la Costituzione.
Uno stesso oggetto può essere vincolato tanto se “intercettato” dalla P.A. nello svolgimento delle variegate attività di tutela del patrimonio culturale sul territorio, tanto nell’attività di controllo dell’esportazione. Ciò impedisce la perdita per il patrimonio storico-artistico delle sue componenti e dunque di qualunque cosa che, per i suoi caratteri sostanziali, può essere dichiarata bene culturale, ai sensi dell’art. 10, co. 3 del codice. Non sussiste un diverso trattamento tra le diverse tipologie di cose che possono essere vincolate.
Post di Alberto Antico – avvocato
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