Concessione di servizi e PEF
Il Consiglio di Stato ha affermato che, rispetto alle concessioni, l’art. 182, co. 5 d.lgs. 36/2023 prevede il piano economico finanziario (PEF) come componente meramente eventuale laddove, invece, il successivo art. 193 impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato nell’ambito delle proposte di finanza di progetto. Il legislatore, pertanto, non ha inteso imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni, ferma restando la possibilità per la P.A. di richiederne la presentazione in funzione delle caratteristiche peculiari della gara. Il PEF pertanto, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda.
La tassatività delle clausole di esclusione dettata dall’art. 10, co. 2 d.lgs. 36/2023 con riferimento alle cause escludenti di cui ai successivi artt. 94 e 95, riferite ai requisiti generali di partecipazione, non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale, ex art. 10 cit., ult. comma. È pertanto legittima, e non contrastante con tale principio, l’esclusione dell’operatore economico, che, disattendendo la previsione della lex specialis di gara, non abbia allegato all’offerta economica il PEF asseverato.
L’incompletezza dell’offerta economica, o tecnica, costituisce una valida ragione di esclusione dell’offerta stessa - costituendo il contenuto dell’offerta indicato nella lex specialis una condizione di partecipazione alla procedura selettiva - che non richiede l’attivazione di uno specifico contraddittorio.
L’art. 193, co. 3 d.lgs. 36/2023, laddove richiama l’asseverazione del PEF, non contiene, diversamente dal previgente art. 183, co. 9 d.lgs. 50/2016, una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili.
Post di Alberto Antico – avvocato
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