Decorrenza del termine del rito cd. super-accelerato in materia di oscuramento delle offerte in una pubblica gara
Il TAR Napoli ha affermato che, benché ai sensi dell’art. 36, co. 3 d.lgs. 36/2023, le decisioni di oscuramento debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ove la Stazione appaltante provveda a comunicare la decisione sull’istanza di oscuramento solo successivamente all’aggiudicazione, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato, la conseguenza non può essere quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato di cui all’art. 36 cit., comma 4, perché si vanificherebbe la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira a coniugare le esigenze di celerità con quelle di evitare ricorsi al buio. La conseguenza è piuttosto una diversa individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni fissato per l’impugnazione: tale termine decorre dunque dalla successiva comunicazione della decisione di oscuramento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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