Differenza tra procedura ristretta e procedura negoziata nelle pubbliche gare
L’ha spiegata il TAR Sardegna, a partire dalle definizioni fornite dall’art. 3 d.lgs. 50/2016, rispettivamente alle lettere ttt e uuu: entrambe le procedure hanno struttura bifasica, ma la prima fase prende il nome di fase di prequalifica nella procedura ristretta e di indagine di mercato nella procedura negoziata.
All’esito, il TAR ha osservato che è ammissibile, nel caso di procedure negoziate, la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra due o più imprese prequalificatesi separatamente nella fase di indagine di mercato, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso.
Invece, nelle procedure ristrette, vale la regola per cui “a seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta” (art. 61, co. 3 d.lgs. 50/2016).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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