Il danno da illegittima interdittiva antimafia spiccata nei confronti di una persona fisica non imprenditrice
Il Consiglio di Stato ha affermato che una persona fisica, in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale, non può essere attinta da un’informazione interdittiva antimafia, nemmeno laddove abbia rivestito cariche sociali rilevanti all’interno di una società a sua volta destinataria di un provvedimento interdittivo.
L’estensione analogica dei soggetti sottoponibili alla misura di cui all’art. 85 d.lgs. 159/2011 non solo rende illegittimo il provvedimento applicativo, ma integra anche l’elemento soggettivo della colpa.
Qualora l’evento dannoso si ricolleghi a una pluralità di condotte, trova applicazione l’art. 41 cod.pen., che costituisce norma di carattere generale valevole anche in materia di responsabilità civile (rectius, responsabilità da lesione di un interesse legittimo), in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso causalità , tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse.
La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, contenuta nell’art. 30 c.p.a. e che ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall’art. 1227 c.c., si estende all’omessa attivazione degli strumenti di tutela, tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà , ai fini della mitigazione e finanche dell’esclusione del danno, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza.
Nel caso di specie, la mancata proposizione dell’istanza cautelare è costata al ricorrente il dimezzamento del risarcimento riconosciuto in primo grado dal TAR Valle d’Aosta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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