Il divieto di doppio finanziamento da parte del PNRR
Nel caso di specie, un Comune impugnava il decreto regionale di approvazione della graduatoria degli interventi a valere sulla seconda tranche di risorse a disposizione della Regione Veneto per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole del PNRR, nella parte in cui non ha ammesso a contributo il progetto da lui proposto per un intervento di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico della scuola primaria.
La non ammissione era motivata sulla base del cd. divieto di doppio finanziamento: quelle specifiche risorse del PNRR non potevano essere assegnate a progetti che avessero già beneficiato di un’altra forma di finanziamento.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso del Comune, offrendo chiarimenti sul menzionato divieto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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