La verifica dell’anomalia dell’offerta (nel secondo codice appalti)
Il TAR Veneto ha ricordato che la verifica dell’anomalia dell’offerta è demandata al RUP, che può avvalersi della commissione di gara o di altro organo (art. 121 d.P.R. 207/2010). La Stazione appaltante può istituire una commissione a supporto del RUP (art. 31, co. 9 d.lgs. 50/2016).
Post di Alberto Antico – avvocato
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