Non si può far collaudare l’opera pubblica a chi si è occupato della progettazione
Il TAR Sardegna ha offerto una pregevole ricostruzione dei tre livelli di progettazione individuati dal d.lgs. 50/2016: preliminare, definitiva ed esecutiva.
All’esito, alla luce dell’art. 102 d.lgs. cit., ha affermato che è illegittimo affidare incarichi di collaudo (anche) a chi ha svolto attività di progettazione, in qualsiasi delle tre fasi costui fosse stato coinvolto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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