Il giudizio di anomalia dell’offerta
Il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità, ai sensi dell’art. 108, co. 9 d.lgs. 36/2023, della valutazione di anomalia dell’offerta disposta con la richiesta di chiarimenti, in relazione ai costi della manodopera connessi alle migliorie proposte (nella specie, garanzia di un servizio di reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 dei tecnici di impresa, maestranze e mezzi d’opera): atteso il carattere meramente eventuale delle stesse, detto costo non può essere ricompreso nella stima dei costi della manodopera effettuata ex ante dalla P.A.
Nell’ambito del giudizio di anomalia dell’offerta, la valutazione della stazione appaltante deve estendersi anche a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, qualora essi risultino rilevanti ai fini della sostenibilità o no dell’offerta. In questo quadro, il giudizio si configura come un’analisi di coerenza interna, orientata al conseguimento del risultato, a tutela dell’interesse pubblico di affidare la commessa all’operatore economico che propone la migliore offerta.
Post di Alberto Antico – avvocato
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