Responsabilità in materia di collaudo
Il T.A.R. si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 132, c. 3 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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