“Servizi analoghi” non significa “servizi identici”
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che laddove la lex specialis chieda ai partecipanti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la Stazione appaltante non può escludere un concorrente per non aver svolto tutte le attività oggetto dell’appalto, perché il concetto di “servizi analoghi” non deve essere interpretato come “servizi identici”.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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