Soccorso istruttorio e subappalto necessario nei pubblici appalti

30 Giu 2026
30 Giugno 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire alla mancata dichiarazione della volontà di ricorrere al subappalto necessario, qualora l’operatore economico abbia espressamente dichiarato nel DGUE di non volervi ricorrere, trattandosi di dichiarazione chiara, non ambigua e non suscettibile di integrazione o rettifica.

È illegittima l’attivazione del soccorso istruttorio volta a consentire, mediante produzione tardiva, la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario, al fine di colmare la carenza di un requisito di qualificazione, in quanto ciò comporta una non consentita integrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale. La mancanza del requisito di partecipazione di ordine speciale non costituisce una mera irregolarità documentale, ma incide sulla stessa ammissibilità dell’offerta e sulla capacità dell’operatore di eseguire la prestazione.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare dichiarazioni negoziali dell’operatore economico incidenti sulla struttura dell’offerta, né per trasformare una dichiarazione negativa in una positiva, risolvendosi altrimenti in una inammissibile modifica dell’offerta.

Il soccorso istruttorio è ammissibile soltanto in presenza di omissioni, incompletezze o irregolarità riferite alla documentazione amministrativa e ai requisiti generali, ma non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di requisiti di ordine speciale o per incidere sulla struttura dell’offerta.

In applicazione del principio di autoresponsabilità, l’operatore economico sopporta le conseguenze delle dichiarazioni rese in gara, sicché la dichiarazione negativa di ricorso al subappalto necessario, a fronte della carenza del requisito di qualificazione, comporta l’esclusione.

Post di Alberto Antico – avvocato

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