Sulla clausola sociale di stabilità occupazionale
Secondo il T.A.R. Puglia il rispetto da parte dell'aggiudicataria della clausola sociale sulla stabilità occupazionale contenuta in un bando, attiene alla fase esecutiva di quest'ultimo ed in ogni caso va interpretata in maniera flessibile e, segnatamente, compatibilmente con l'organizzazione di impresa dell'aggiudicataria medesima.
Nella fattispecie, la società ricorrente aveva impugnato l'esito della gara indetta per il servizio di ormeggio e assistenza del porto turistico di San Foca, deducendo, tra i vari motivi di ricorso, la violazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50 del 2016 per avere l’aggiudicataria dichiarato in offerta di volere occupare solo 3 dipendenti a fronte dei 5 in servizio presso la società.
Il T.A.R. salentino ha respinto il ricorso, osservando, quanto alle censura dianzi riportata, che la valutazione del rispetto della clausola sociale va riferita non alla "fase di formulazione dell’offerta (regolata dal solo bando di gara, quanto a numero di ore complessive da garantire attraverso i propri dipendenti), ma quella esecutiva, in relazione alla quale il mantenimento del numero di dipendenti precedentemente occupati, va valutato con riguardo alla complessiva attività svolta dall’aggiudicataria e interpretato in maniera flessibile senza automatismi e rigidità di sorta, in modo da essere “armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante” e “da non limitare la libertà di iniziativa economica”.
La censura è stata, dunque, dichiarata infondata, anche richiamando un recente precedente conforme del Consiglio di Stato (sentenza n. 2078/2017).
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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