Sulla giurisdizione in materia di decadenza da contributi pubblici
Il T.A.R. Potenza ha stabilito che qualora un privato intenda contestare la decisione della P.A. di considerarlo decaduto da benefici pubblici di origine comunitaria, con conseguente istanza di rimborso delle somme elargite, per non aver mantenuto gli impegni dedotti nel programma finanziato, deve rivolgersi al Giudice Ordinario.
Secondo il Giudice amministrativo lucano, difatti, la controversia in tal caso attiene non alla verifica della sussistenza dei presupposti all’ammissione del beneficio, ma all’inadempimento del privato beneficiato agli impegni assunti all'epoca dell'ottenimento della misura di finanziamento di origine comunitaria.
Nella fattispecie, pertanto, il T.A.R. Basilicata ha declinato la propria giurisdizione, comunque disponendo la compensazione delle spese di lite, dando atto della difficoltà di discernere la giusta giurisdizione nelle controversie relative a contributi e/o finanziamenti pubblici.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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