Valutazione discrezionale delle offerte di gara
Di recente, il TAR Piemonte ha ribadito che la discrezionalità esercitata dalla commissione aggiudicatrice, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non può essere sindacata nel merito da parte del giudice amministrativo, tranne che nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza o erroneità. Non è dunque sufficiente rilevare che le scelte compiute non sono condivisibili, ma è necessario riuscire a provare che le medesime sono inattendibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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