Licenza di porto di fucile per uso di caccia
Il TAR Palermo ha ribadito che la detenzione di armi costituisce un fatto eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall’art. 699 c.p. e ribadito dall’art. 4 l. 110/1975: perciò, l’interesse del privato in tale materia è cedevole rispetto all’interesse per l’incolumità pubblica.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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