La circolazione di un bene culturale
Il TAR Veneto ha affermato che gli artt. 68 e 70 d.lgs. 42/2004 devono essere interpretati nel senso che l’unico termine perentorio è quello previsto per la notifica del provvedimento di acquisto coattivo. Nessun elemento testuale, invece, autorizza ad attribuire carattere di perentorietà al termine per la comunicazione del diniego di rilascio dell’attestato di libera circolazione il cui superamento, pertanto, non comporta la decadenza del potere esercitato nella fattispecie.
Post di Alberto Antico – avvocato
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