Il D.M. 1444 del 1968 va applicato anche se disposizioni comunali prevedono distanze inferiori
Il TAR Parma sottolinea che le disposizioni sulle distanze contenute nel D.M. 1444 del 1968 non possono essere derogate nè da normative comunali più favorevoli nè da scelte del giudice dirette a contemperare gli interessi delle parti. Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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