La misteriosa fascia di 50 metri intorno ai cimiteri

27 Gen 2022
27 Gennaio 2022

Tra le tante confuse questioni che riguardano l'edificazione intorno ai cimiteri vi è anche quella relativa ai 50 metri.

La questione nasce dal comma 4 dell'articolo 338  del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lett. d) della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale ora stabilisce che il Comune, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, a certe condizioni, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti anche a una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, ma non sotto i 50 metri dal centro abitato. 

Quindi il punto di partenza non è il cimitero, ma il centro abitato dal quale bisogna stare distanti (questo perchè nel corso del tempo il centro abitato spesso ha invaso l'area intorno ai cimiteri, anche inferiore ai 200 metri).

Questa è l'unica cosa chiara: tutto il resto è confuso.

La prima questione confusa è se dentro la fascia dei 50 metri dal cimitero (questa volta non dal centro abitato, ma dal cimitero) possano essere realizzate opere pubbliche o altri interventi urbanistici.

La questione nasce dal comma 5 dell'articolo 338  del R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 28, comma 1, lett. d) della legge 1 agosto 2002, n. 166, il quale ora stabilisce che il Comune "Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

Questo comma 5 non dice che le opere pubbliche e gli altri interventi urbanistici non si possono realizzare dentro la fascia dei 50 metri dal cimitero e, quindi, si potrebbe dedurne che si possano fare. Contro questa soluzione, però, milita un ragionamento logico: se il comma 4 vieta di fare avanzare i cimiteri verso il centro abitato, dovrebbe valere il criterio della reciprocità, per cui neanche il centro abitato può avanzare verso il cimitero a meno di 50 metri.

Sempre che qualcuno sappia cosa è il centro abitato in relazione a una opera pubblica...

Il TAR Liguria, con la sentenza n. 580 del 2020, aveva ritenuto legittimo costruire un edificio privato (un centro commerciale) a una distanza inferiore a 50 metri dal cimitero (proprio perchè il comma 5 non prevede tale distanza), ma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3144 del 2021  ha bocciato e riformato questa sentenza del TAR Liguria, non solo perchè l'intervento non era una opera pubblica, ma anche perchè ha ritenuto di applicare il principio di reciprocità desumibile dal comma 4.

sentenza TAR Liguria 580 del 2020

Scrive il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3144 del 2021: "20.3. Alla luce dei su richiamati principi, risultano fondate le censure articolate dalle società appellanti, non risultando condivisibile una lettura della normativa in questione che interpreti il vincolo in modo da ritenerlo applicabile soltanto alle ipotesi di ampliamento del cimitero verso i centri abitati e non, viceversa, dell’edificato nei confronti del centro abitato" (mi sembra evidente che in questa frase ci sia un refuso, nel senso che il Consiglio di Stato voleva dire: "dell'edificato nei confronti del cimitero" e non nei confronti del "centro abitato"). Segnalo che non c'è alcun dato nella sentenza che consenta di affermare che il Consiglio di Stato sia giunto a questa conclusione perchè nel caso in esame si stava discutendo di un'opera privata e che, quindi, sarebbe arrivato a conclusioni diverse nel caso di un'opera pubblica.

sentenza CDS 3144 del 2021

Peraltro queste sono le uniche due sentenze dei giudici amministrativi che ho trovato sul tema e aspettiamo a vedere cosa ci riserverà il futuro. 

Invece ho reperito la ordinanza della Corte di Cassazione penale n. 18900 del 2008 che esclude che all'interno della fascia dei 50 metri si possano realizzare le opere pubbliche.

ord. Cass. pen., n. 18900-2008

La seconda questione confusa riguarda la interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 338, il quale stabilisce che: "All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457".

Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, non si capisce se l'ampliamento del 10% si possa realizzare anche a meno di 50 metri dal cimitero (la logica vorrebbe di no).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    Ad oggi risulta questo:
    Sono aree disciplinate dalle specifiche disposizioni di legge in materia (R.D. 27 luglio 1934
    n° 1265 e successive modificazioni ed integrazioni).
    Nelle aree di cui al comma 1, oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo
    338, comma 5, del regio decreto n. 1265 del 1934 e successive modificazioni, si applicano le
    disposizioni dell’articolo 41, comma 4 bis della legge regionale 23/04/2004, n. 11 e
    successive modificazioni

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