Abbattimento delle barriere architettoniche
Il TAR Veneto evidenzia che la realizzazione di un bagno accessibile anche alle persone affette da disabilità è dovuta per il solo fatto di essere un locale aperto al pubblico, anche se esso non è soggetto alle disposizioni sul collocamento obbligatorio e si tratti del bagno destinato ai dipendenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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DGRV n. 1428/2011- all.B
Art. 7 – Edifici e spazi privati aperti al pubblico
6. Nelle altre unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta, incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell’unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq.
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