Se il G.A. accerta l’illegittimità di un intervento edilizio eseguito previa DIA-SCIA, il Comune può rifiutarsi di ordinarne la demolizione (previa inibizione in autotutela del titolo), in nome dei diversi e contrastanti interessi pubblici e privati?

08 Lug 2024
8 Luglio 2024

Una sentenza del TAR Veneto dichiara la legittimità del provvedimento comunale di diniego del riesercizio di annullamento in autotutela di alcune S.C.I.A. edilizie, legittimanti la costruzione di un fabbricato a 4 piani in ZTO B, senza dar luogo alla demolizione d’ufficio di 2 piani, sopraelevati in deroga all’art. 8 d.m. 1444/1968.

Detta decisione si pone ad esito di un travagliato percorso amministrativo, costellato da numerose sentenze giurisdizionali, tra cui una della Corte Costituzionale ed un’altra della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, iniziato con una sentenza del medesimo TAR Veneto che ordinava al Comune di “adottare i necessari provvedimenti di ripristino, riguardo al rispetto dell’altezza dell’edificio”, riducendo da 4 a 2 piani un fabbricato residenziale costruito in applicazione del cd. terzo Piano Casa del Veneto (l.r. Veneto 32/2013) e delle N.T.A. del P.R.G. comunale in allora vigenti per il parametro dell’altezza.

Nonostante tale pronuncia, veniva, dapprima, rivendicato dal Comune lo spazio di autonomia decisionale in ordine all’annullamento dei titoli edilizi D.I.A./S.C.I.A., autoformatisi, rispetto al precetto autoritativo del G.A., dovendo tener conto dell’affidamento legittimo maturato in capo al costruttore, nonché degli altri interessi pubblici “flessibili”, con esclusione di ogni automatismo esecutivo alla demolizione, come sarebbe stato imposto dallo stesso G.A.

Veniva, così, riattivato il procedimento edilizio d’annullamento in autotutela dal Comune per il riesercizio dei suoi poteri di vigilanza edilizia sulle D.I.A./S.C.I.A. rilasciate.

Nel frattempo, era stata interessata anche la Cassazione a Sezioni Unite, che confermava lo spazio istituzionale di autonomia decisoria di esecuzione, riservato al Comune nell’intero contenzioso, pur a seguito di un ordine giurisdizionale con demolizione coattiva da parte del TAR Veneto. Così veniva dichiarato che non era stato invaso il potere discrezionale riservato, ex lege, al Comune di valutare gli interessi pubblici “flessibili”, non valutati dal primo G.A.

In questo quadro si concludeva l’avviato procedimento in autotutela con un provvedimento di diniego, valutando il Comune gli interessi pubblici, concreti ed attuali e comparandoli con quelli contrapposti del privato vicinante alla demolizione nonché con l’affidamento legittimo sulla liceità dei titoli edilizi, insorto a favore del costruttore.

Il TAR Veneto, con la sentenza qui commentata, ha rigettato il proposto ricorso del confinante avverso il diniego di annullamento in autotutela, ritenendo che sussistano interessi “flessibili” pubblici, attuali e concreti che giustifichino il diniego comunale di riesercizio dell’annullamento in autotutela dei titoli edilizi-S.C.I.A. e, quindi, di non ordinare la demolizione, poiché:

  1. a) nessun beneficio concreto, all’attualità, il confinante potrebbe trarre dalla riduzione in altezza dell’immobile del fabbricato a 4 piani, come debitamente accertato dal Comune nel procedimento di riavvio del potere in autotutela, con perizie tecniche congruamente espletate sul diritto di vista o panoramicità ovvero sull’ombreggiamento con riduzione di luce sull’immobile del ricorrente;
  2. b) l’edificio di 4 piani del controinteressato, non ha comportato alcun irreversibile sconvolgimento dell’assetto edilizio attuale, rimasto a 4 piani d’altezza massima, per la zona urbanistica intensiva Z.T.O. B, in cui il fabbricato era sito;
  3. c) né la sopraelevazione contestata dei 2 piani della stessa costruzione contrastava con la ratio della normativa sul piano casa del Veneto exr. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., né con la l.r. Veneto 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo, né con la l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050, né con la legge statale di definizione dell’intervento di demo-ricostruzione, attualmente vigente, di cui all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, come aggiornato dal d.l. 50/2022;
  4. d) è rilevante l’affidamento incolpevole, ingenerato nel costruttore, in ordine alla legittimità e stabilità del suo titolo edilizio, autoformatosi con le diverse S.C.I.A./D.I.A. edilizie, presentate nel periodo dal 2014 al 2015, ultimando i lavori conclusi al grezzo nel 2016.

Legittima si configura l’azione comunale amministrativa, intrapresa e conclusa, senza alcuna applicazione, astratta ed automatica dell’ordine giudiziale del TAR di demolizione ai fini del ripristino della mera legalità, ma in corretta e legittima valutazione amministrativa degli interessi “flessibili” pubblici e concreti, non esaminati dal G.A., presenti in un quadro di coerenza urbanistica valutata, all’attualità nonché di prevalenza dell’affidamento legittimo, insorto nel privato costruttore, che aveva a costruire confidando su titolo legittimo (S.C.I.A.).

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

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