Il Comune non può inibire una SCIA commerciale per questioni edilizie prima di avere provveduto sulla istanza di sanatoria di abusi edilizi

23 Giu 2026
23 Giugno 2026

Il TAR Veneto ricorda che, secondo un consolidato orientamento interpretativo, l’esercizio di attività commerciali sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento presuppone la regolarità urbanistico-edilizia dei locali utilizzati.(Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2022, n. 9786).

Tuttavia, se prima viene presentata la SCIA commerciale e poi una domanda di sanatoria di opere abusive ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, il Comune non può inibire la SCIA commerciale, dicendo che l'interessato si è autodenunciato per gli abusi edilizi, ma deve decidere sulla sanatoria e poi eventualmente provvedere in materia commerciale.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato  

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3 replies
  1. Anonimo says:

    Magari la fattispecie era diversa: la menzionata sentenza del Consiglio di Stato aveva per oggetto l’avvio di una attività di commercio per media struttura di vendita, da insediare all’interno di un capannone esistente il quale non risultava avere una destinazione idonea a consentire il commercio al dettaglio

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  2. SanVittore says:

    Probabilmente la differenza sta nel fatto che nel frattempo è stata presentata una sanatoria edilizia.

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  3. Anonimo says:

    Quanto detto dal Tar sarebbe in in contrasto con questa sentenza: Il Consiglio di Stato è tornato a confermare quanto sia importante verificare lo Stato Legittimo dell’immobile prima di avviare le pratiche autorizzative o di assenso per attività produttive di ogni genere, e lo ha fatto con sentenza n. 3232/2024. In altre parole, l’autorizzazione commerciale (ma anche la relativa SCIA) per avviare l’attività presuppone la regolarità del profilo urbanistico edilizio dell’immobile già in partenza; Nella sentenza del Tar non si capisce che fine faccia la Scia commerciale.

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