L’esercizio non autorizzato dell’attività alberghiera
Nel caso di specie, una società ricorreva in giudizio sostenendo che, pur a fronte di un’unica condotta illecita – ossia l’esercizio non autorizzato di attività alberghiera – il Comune avrebbe disposto sia un provvedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 32 e 33 l.r. Veneto 11/2013, sia un provvedimento di cessazione dell’attività ex art. 49, co. 8 l.r. cit.
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso.
In realtà, la società commetteva due condotte illecite giuridicamente distinte, quali sono l’esercizio abusivo dell’attività alberghiera e la mancata ottemperanza all’ordine legittimo di sua cessazione da parte del Comune, cosicché non si pone in astratto il problema del rispetto del principio del ne bis in idem.
La cessazione dell’attività alberghiera assume, in realtà, una funzione essenzialmente ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, valendo ad eliminare la situazione illecita e non già a punire la gestione non autorizzata dell’attività alberghiera, quest’ultima assoggettata all’iniziale misura sanzionatoria pecuniaria.
Post di Alberto Antico – avvocato

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