Obbligo di provvedere nelle istanze per l’installazione di cartelloni pubblicitari
Il TAR Piemonte ricorda che, a fronte della domanda del privato di installazione di cartelloni pubblicitari lungo una strada, sussiste l’obbligo di provvedere in via espressa dell’Ente proprietario della stessa, ex art. 23 Cod. Strada ed art. 53 Regolamento.
Trattandosi di potere discrezionale, però, non è possibile per il Giudice pronunciarsi ai sensi dell’art. 31, co. 3 c.p.a. anche sulla fondatezza della richiesta del privato alla P.A.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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