Patentino annuale per la vendita di generi di monopolio
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto principi utili in materia. La fattispecie è disciplinata:
- dall’art. 23 l. 22 dicembre 1957, n. 1293, secondo cui “l’Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi - la cui autorizzazione - è effettuata a mezzo di patentino”;
- dall’art. 54 del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della l. 1293/1957, secondo cui “i patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale”;
- nonché (anche se non applicabile ratione temporis al caso deciso dal Consiglio) dal recente d.m. 21 febbraio 2013, n. 38, «Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», inerente anche le procedure e modalità per il rilascio e il rinnovo del patentino.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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