Concessioni in godimento di area pubblica al singolo condòmino
Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 1102 c.c., laddove l’utilizzo esclusivo, da parte del singolo condòmino, del bene comune determini un sostanziale e concreto impedimento agli altri condòmini di servirsi della cosa, senza consentire un adeguato uso alternativo, l’uso individuale e più intenso della cosa comune da parte del singolo condòmino non può essere ammesso, senza l’autorizzazione degli altri condòmini o dell’assemblea condominiale.
Applicando i suddetti principi civilistici alla particolare fattispecie in esame, ambientata in Comune di Venezia, ne consegue che, laddove la richiesta di specchio o spazio acqueo da parte di un singolo condòmino, tenuto conto della specifica situazione concreta, alteri il rapporto di equilibrio nel godimento dell’oggetto della comunione, cioè nell’utilizzo della riva privata, la stessa non potrà essere accolta se non previo nulla osta da parte dei condòmini o dell’assemblea.
Post di Alberto Antico – avvocato
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