AUC e consumo di suolo

25 Mar 2025
25 Marzo 2025

Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017, secondo cui sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della medesima legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale in materia di consumo di suolo, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC).

Post di Alberto Antico – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    APPUNTI LR 14/2017
    TAVOLO TECNICO PERMANENTE
    7/5/2019 – 3/7/2019 – 18/9/2019

    PRECISAZIONE SU AMBITI DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

    Si tratta qui di specificare univocamente la differenza tra le Aree di Urbanizzazione Consolidata del PAT di cui all’art. 13 della LR11/2004 e gli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata di cui all’art. 2 c.1, lett. e) e art. 13, co. 9, della LR 14/2017.

    A tal proposito, va innanzitutto evidenziato che la definizione di “ambiti di urbanizzazione consolidata” contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera e) è dettata ai soli fini dell’applicazione della LR 14/2017 e che, come precisato nello stesso art. 2, “tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11”.

    La circostanza che trattasi di concetti diversi, seppur somiglianti, trova ulteriore conferma nel fatto che l’art. 13, della citata LR 11/2004 non parla di “ambiti di urbanizzazione consolidata”, ma di “aree di urbanizzazione consolidata” da individuarsi, secondo l’atto d’indirizzo lettera g)” Grafie ed Elaborati” di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3178 del 8 ottobre 2004, tra le azioni strategiche, nella tavola 4 – Carta della Trasformabilità del PAT.

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  2. Anonimo says:

    Sinceramente, non è chiaro a cosa si riferisca la deroga, considerando che il consolidato, di per sé, non implica consumo di suolo ed è già incluso nei dati comunicati dai comuni alla regione. Se si è arrivati a sentenza del Tar, significa che c’era qualcosa di poco chiaro nella norma. Salvo il fatto che le AUC siano stati inclusi solamente con questa legge, e il Tar ha dovuto solo specificare cosa era il consolidato. Immagino basandosi sulle zone omogenee territoriali che la Regione aveva stabilito. Il problema sarà nato tra l’entrata in vigore della legge, e la prima delibera regionale ai sensi dell’art. 4 , comma 2 , let.a).

    Rispondi

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