Consumo di Suolo: In Veneto, interpretazioni arbitrarie di eccezioni e deroghe previste dalla LR 14/2017 mettono a rischio gli obiettivi di tutela del Territorio Regionale

19 Ago 2024
19 Agosto 2024

La legge regionale 14/2017, nata per tutelare il territorio veneto dal consumo indiscriminato di suolo, rischia di trasformarsi in uno strumento che legittima trasformazioni territoriali di dubbia legittimità. Nonostante l’apparente chiarezza del testo legislativo, alcune amministrazioni comunali stanno interpretando la norma in modo ambiguo, sfruttando deroghe ed interpretazioni favorevoli.

Le Disposizioni della Legge

La legge regionale 14/2017 sembrava aver introdotto regole chiare per il consumo di suolo, vietando nuove previsioni urbanistiche che comportassero ulteriore consumo fino all’emanazione di specifiche direttive regionali. Tuttavia, la stessa legge prevede eccezioni per i Piani degli Interventi (PI) che avevano già avviato la procedura di formazione alla data di entrata in vigore della norma.

Interpretazioni Ambigue

Alcuni comuni hanno esteso l’applicazione della deroga non solo al procedimento amministrativo, ma anche ai limiti quantitativi di consumo di suolo, definiti da diverse delibere regionali. Questo approccio ha contribuito a creare una percezione alterata dei dati sul consumo di suolo in ambito regionale.

Ad esempio, un comune ha interpretato la normativa in modo tale da contabilizzare solo parzialmente il consumo di suolo effettivo, escludendo varianti adottate nel periodo transitorio. Questo ha portato a una riduzione apparente della quantità di suolo consumabile entro il 2050, mentre la realtà potrebbe essere ben diversa.

Conseguenze delle Interpretazioni

Queste interpretazioni estensive hanno permesso un consumo di suolo significativo, che non è stato contabilizzato nelle recenti varianti urbanistiche. In un caso specifico, un comune ha utilizzato quasi 100.000 mq di suolo all’esterno delle aree già urbanizzate, senza includere questi dati nelle relazioni ufficiali. Tale consumo è stato giustificato da un’interpretazione estensiva dell’articolo 12 della legge regionale.

Conclusione

La situazione evidenziata dimostra come l’assenza di controlli da parte di Province e Regione possano portare a una gestione del territorio che non rispetta appieno lo spirito della legge. È essenziale che le autorità Provinciali e regionali intervengano per garantire un’applicazione corretta e uniforme delle norme, evitando interpretazioni che potrebbero compromettere la tutela del territorio veneto.

Si allega la versione integrale dell’approfondimento sopra sintetizzato.

Post di Daniele Iselle

CONSUMO-DI-SUOLO-varianti-over-lr-17-2014

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6 replies
  1. Anonimo says:

    Capito …GRAZIE.. Io pensavo i Pua, invece si parla della formazione del PI che a distanza di 7anni ancora non sono stati approvati o approvati in deroga al consumo di suolo. Per cui alla fine cosa hanno presentato in Regione??? Ovvero questi comuni hanno/stanno consumato suolo senza limiti?? Mi appare una cosa assurda in effetti…

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  2. Anonimo says:

    Infatti, l’art. 13 c. 6(inserito appunto nella manovra emendativa) dice:

    – 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.
    6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all’articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all’articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell’accordo.

    Ma vale solo per quelli immagino, non per altri, salvo cosa dice il Tar nel post del 13 gennaio 2023

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  3. Fiorenza Dal Zotto says:

    Daniele, condivido le tue riflessioni. Convengo con te che le deroghe dell’articolo 13 siano procedimentali e abbiano indubbiamente generato confusione e non corrette applicazioni ai fini del conteggio della quantità di suolo “consumato”. Grazie della tua nota che è molto utile a chiarire una questione talvolta sottovalutata. Buona giornata

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  4. Daniele Iselle says:

    Gli urbanisti dichiarano il falso? NO. Il problema è interpretativo di una norma che è stata inserita nel testo della LR 14/2017 nell’ambito della manovra emendativa, che tutti sappiamo spesso è convulsa. Nel contesto della Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, le deroghe previste dagli articoli 12 e 13 operano in ambiti distinti. Le deroghe dell’art. 12, come osservato nell’articolo, riguardano sia il procedimento che la deroga alla rilevanza del consumo di suolo, autorizzando interventi anche in deroga ai limiti imposti da altri provvedimenti regionali, purché rientrino in ambiti specifici come l’urbanizzazione consolidata o gli interventi pubblici.
    L’art. 13, invece, si occupa di disposizioni transitorie che si applicano nel periodo prima dell’adozione delle misure regionali previste. Le deroghe procedurali dell’art. 13, comma 3, permettono ai Piani degli Interventi (PI) che hanno avviato la loro formazione prima dell’entrata in vigore della legge, di concludere tale procedimento, anche introducendo nuove previsioni di consumo di suolo, in deroga al divieto temporaneo generale. Tuttavia, queste deroghe non autorizzano un consumo di suolo illimitato, poiché le varianti al PI devono comunque rispettare la capacità edificatoria assegnata dalla Regione. In altre parole, il consumo di suolo deve essere contabilizzato nel rispetto delle quantità complessive previste dai piani regionali.
    Se il comune ha approvato una variante al PI che comporta la trasformazione di zone agricole in edificabili fuori dagli ambiti di urbanizzazione consolidata, questo consumo di suolo dovrebbe essere sottratto dalla capacità complessiva assegnata al comune. Il consumo di suolo derivante dalle varianti rientranti nella deroga procedurale non possono essere considerate irrilevanti, ma devono concorrere a ridurre la disponibilità di suolo ancora edificabile nell’ambito di quanto assegnato dalla Regione.

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  5. Anonimo says:

    Post del 13 gennaio 2023:

    Consumo di suolo e PUA già presentati

    Il TAR Veneto sottolinea che l’art. 13 l. R.V. n. 14/2017 (legge sul consumo di suolo) prevede una disciplina transitoria per quei piani attuativi già presentati alla data di emanazione della delibera di Giunta Regionale che definisce la quantità massima di consumo di suolo per singolo Comune, ma non ancora approvati. In particolare, essi non decadono, ma, una volta approvati, la loro superficie andrà detratta a quanto stabilito dalla Regione per il Comune

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  6. Anonimo says:

    Non ho capito Dott. Iselle- gli urbanisti che fanno le varianti in cui alla fine nella relazione devono dichiarare se certi interventi fanno o meno consumo di suolo, dichiarano il falso???

    -mi pare che il dato di partenza sia questo in genere:

    6 VALUTAZIONI SUL CONSUMO DI SUOLO
    6.1 Quantità di suolo consumabile
    Dall’elaborato A della relazione riguardante la variante al PAT n.1 recante Adeguamento alla L.R. n.14 del 6/6/2017 per il contenimento del consumo di suolo, (adottata con delibera di consiglio comunale n.** del **/**/2019) si evince che sulla base dei dati trasmessi dal comune di ***** alla Regione, la Giunta Regionale (con deliberazione n.668 del 15/5/2018) ha assegnato al comune di ***** la quantità massima di consumo di suolo determinata in **,** [ha].

    6.2 Valutazioni degli effetti della variante al P.I. sul consumo di suolo

    Nella tabella seguente si evidenziano, all’interno delle richieste accolte, quelle che consumano o meno suolo. La valutazione delle prime è sviluppata approfondendo e quantificando solamente le aree in variante che si localizzano esternamente al perimetro di urbanizzazione consolidata così come definito dalla Tav. A.4.1 della variante n.1 al P.A.T. recante “Carta degli ambiti di urbanizzazione consolidata – L.R. n.14/2017”, mentre per le seconde si considerano le istanze accoglibili localizzate internamente al perimetro di urbanizzazione consolidata.

    Nella tabella vengono inoltre specificati i casi nei quali l’erosione di ZTO E non è stata conteggiata come consumo di suolo in quanto trattasi del riconoscimento dello stato fisico dei luoghi già ad oggi trasformati ed urbanizzati. La presente variante al P.I., in questi particolari casi, recepisce e norma lo stato dei luoghi senza reale aggravio sul consumo di suolo

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