Integrazioni documentali nelle procedure selettive per contributi e finanziamenti
Il TAR Palermo ha affermato che nelle procedure selettive di concessione di contributi e finanziamenti, la produzione successiva di documentazione idonea a comprovare il possesso di requisiti di partecipazione già sussistenti alla data di presentazione della domanda non integra una violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio, qualora la produzione contestuale alla presentazione dell’istanza non sia prevista dalla lex specialis a pena di esclusione e la stessa lex specialis ammetta espressamente l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b l. 241/1990.
L’integrazione postuma può avvenire in sede di contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis l. cit., mediante la presentazione per iscritto di osservazioni e documenti, purché non si tratti di sanare la mancanza originaria del requisito sostanziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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