Isole marittime e isole lacustri, ai fini delle sovvenzioni pubbliche

22 Lug 2026
22 Luglio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la previsione di un avviso pubblico che limiti l’accesso ai finanziamenti per interventi di prevenzione del rischio sismico alle sole isole minori marine, ove tale delimitazione sia coerente con le finalità dell’intervento e con le specifiche condizioni di rischio che connotano tali territori, quali l’interazione tra sismicità e ambiente marino e le difficoltà nei collegamenti e nei soccorsi.

È legittima l’esclusione delle isole lacustri dalla platea dei beneficiari di finanziamenti destinati alla prevenzione del rischio sismico nelle isole minori, qualora tale esclusione sia fondata sulla diversa articolazione dei rischi naturali e delle condizioni territoriali rispetto alle isole marine. Le isole marine sono caratterizzate dalla presenza del mare; insistono su un ambiente aperto, dinamico e instabile, che dà vita ad una pluralità di fattori di rischio che si sommano e si intrecciano con la pericolosità sismica, determinando scenari di danno potenzialmente complessi e sistemici. Le isole lacustri, al contrario, si collocano all’interno di bacini chiusi di acqua dolce, interamente circondati dalla terraferma e non collegati, nemmeno indirettamente, agli oceani e non sono, quindi, soggette a fenomeni quali mareggiate, correnti marine o tsunami e presentano un assetto idraulico e geologico sostanzialmente diverso.

Rientra nella discrezionalità della P.A., nell’ambito di un bando per l’erogazione di finanziamenti pubblici, la definizione della platea dei beneficiari mediante criteri territoriali, sindacabile dal G.A. solo in caso di manifesta irragionevolezza o incoerenza rispetto alle finalità dell’intervento.

Post di Alberto Antico – avvocato

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