Seminario da remoto del Comune di Spinea: venerdì 26 gennaio 2024 dalle 9.30 alle 13.30

16 Gen 2024
16 Gennaio 2024

Relatori: prof. avv. Alessandro Calegari, avv. Domenico Chinello e avv. Alessandro Veronese.

Coordinatore scientifico: arch. Fiorenza Dal Zotto.

Il programma nel dettaglio

La Scia in edilizia:  Che tempi abbiamo per verificarne la legittimità? Cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo che non è corretta entro i termini assegnati per effettuare il controllo? Dobbiamo sospendere il procedimento oppure inibire la realizzazione dell'intervento? Cosa dobbiamo fare se ci accorgiamo che la Scia non è corretta oltre i termini assegnati per il suo controllo? Dobbiamo annullare il titolo, edilizio? Che termini e che modalità abbiamo per poter annullare il titolo? Come redigere un corretto provvedimento di annullamento in autotutela dei una Scia? Cosa succede se dopo molto tempo, magari attraverso altre pratiche edilizie o verifiche incrociate, ci accorgiamo che la Scia contiene una falsa rappresentazioni della realtà? Se, a esempio, l'area o i confini non sono corretti, oppure se lo stato attuale viene dichiarato legittimo in forza di titoli edilizi precedenti e invece la legittimità non c'è e nel frattempo hanno realizzato le opere previste nella Scia? Esiste la "Scia in sanatoria"?

La ristrutturazione: Facciamo il punto su cosa dobbiamo intendere oggi come intervento di ristrutturazione. La demolizione e ricostruzione di un edificio completamente diverso a parità di volume è superficie può qualificarsi come intervento di ristrutturazione? La ristrutturazione edilizia può prevedere la demolizione parziale e ricostruzione in altra sede di parte di edificio [questione che può presentarsi in fascia di rispetto per edifici con più proprietari]? Posso includere nell'intervento di ristrutturazione anche modesti ampliamenti? Ci sono delle particolarità che riguardano gli interventi di ristrutturazione se ci troviamo in zona agricola? Se invece mi trovo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, come si qualifica un intervento di ristrutturazione? Ancora sulle distanze tra fabbricati alla luce del comma 1 ter dell'art. 2 bis del D.P.R. 380/2001 Per poter applicare il comma 1 ter devo fare un intervento di demolizione e ricostruzione? Non un intervento di ristrutturazione. Ma se la ristrutturazione include la demolizione e ricostruzione, in realtà l'intervento può anche qualificarsi come ristrutturazione attraverso integrale demolizione e ricostruzione. E' corretto? E cosa accede se ci troviamo in area vincolata paesaggisticamente?

PGRA, quote e altezze
Come risolvere concretamente i problemi di applicazione della quota+ 0.50 ml prevista dalle norme del PGRA. Se ho un intervento di ristrutturazioni senza la demolizione, posso mantenere la quota originaria? Se invece realizzo un intervento di demolizione e ricostruzione, ma già in partenza ho distanze inferiori alle minime sia in relazione ai confini che in relazione ai fabbricati, come posso rispettare la prescrizione senza venir meno al rispetto delle norme sulle distanze. Come si deve procedere in questi casi? 

Webinar_26-01-2024_Locandina

Webinar_26-01-2024_Programma

Webinar_26-01-2024_Nota Esplicativa

8 replies
  1. Anonimo says:

    Buon giorno- pongo alla vostra attenzione un caso di scia che poi scia non è se opere eseguite in parziale difformità dal PDC- faccio riferimento all’art. 22 comma 2-bis, con cui si possono fare interventi in parziale difformità dal titolo originario, e comunicate a fine lavori- il problema non esiste se siamo fuori dal vincolo paesaggistico, nel senso che faccio le opere (aumento anche il volume se disponibile) e alla fine faccio la scia finale; nel mentre se sotto vincolo, e non richiedo l’autorizzazione paesaggistica e faccio le opere, sono abusive, ma queste non possono essere sanate, perchè ce un aumento di volume- come si ci comporta??? grazie

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    PGRA, quote e altezze
    Come risolvere concretamente i problemi di applicazione della quota+ 0.50 ml prevista dalle norme del PGRA nel caso in cui devo fare un PUA, zona a pericolosità P1- la domanda è? devo fin dalla sua fase formativa tenere conto della quota + 0,50? – perchè ho visto approvare PUA senza tenere conto del fatto che siamo in zona P1 e poi sui fabbricati ci si è tenuti alla quota 0,50, sempre con l’attestato rischio sotto R2- ma dico questo modo di fare non è contro la norma, in questo modo tutta l’area in caso di alluvione va sotto acqua- grazie

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Si voleva fare una analisi , alla domanda posta nel seminario: esiste la “Scia” in sanatoria?

    Se si analizza una situazione specifica che riguarda opere edilizie rientranti nell’ambito della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria ex articolo 37 comma 4 D.P.R 380/01. Essa prevede il criterio essenziale di “doppia conformità”, in cui le opere devono rispettare sia norme e discipline urbanistiche attuali che quelle vigenti all’epoca della loro realizzazione. Si definisce infatti meccanismo di sanatoria edilizia formale, capace di regolarizzare la mancata presentazione documentale in luogo di intervento sostanzialmente assentibile in entrambi i momenti. PER CUI IN QUESTI CASO SI- salvo diverse norme di leggi regionali-

    Se invece si sposta il focus sul caso generale inserito all’inizio dello stesso articolo 37 comma 1 del Testo Unico Edilizia DPR 380/01: esso esamina le casistiche legate alle opere eseguite in assenza o in difformità dalla SCIA. Queste opere rientrano nella categoria delle SCIA ordinaria in quanto rinviano all’articolo 22 commi 1 e 2 T.U.E, per le quali non occorre richiedere un permesso di costruire.
    E’ proprio la prima previsione generale dell’articolo 37 comma 1 DPR 380/01 che affronta le casistiche di opere illecite compiute in assenza o difformità dalla SCIA, sprovviste di doppia conformità ad una singola epoca (di abuso o ad oggi) o perfino ad entrambe. La possibile soluzione per mantenerle in opera è il pagamento di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizionei; chiaramente procedendo col solo sanzionamento pecuniario, non si potrà utilizzare la procedura e il modulo unificato di SCIA in sanatoria, in quanto assente. PER CUI IN QUESTO CASO NO-

    Per questi tipi di illeciti sotto il profilo edilizio si sottolinea che non è possibile emettere un’ordinanza ai sensi dell’articolo 31 comma 2 T.U.E. perchè riservata alle più gravi opere compiute in assenza, difformità o con variazioni essenziali dal Permesso di Costruire.
    Tuttavia, resta possibile emettere un’ordinanza di rimessa in pristino basata sull’articolo 27 comma 2 del DPR 380/01, in quanto regola generale e residuale al predetto articolo 31.

    Rispondi
  4. Fiorenza Dal Zotto says:

    Certo, grazie del contributo.

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Darei un contributo:
    Si dovrebbero individuare due macrocategorie: 1- opere conformi alle norme ma difetta del titolo – 2 opere in contrasto alle norme, che anche con titolo corretto, sarebbero illegittime.

    Nel primo caso sarebbero opere in assenza di titolo, per cui sarebbe possibile sanarli. Nel secondo caso, opere senza titolo e in contrasto, per cui da demolire.

    Per entrambe le casistiche, salvo il fatto che la legge parla di legittimo affidamento, di mettere a valutazione in un ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, da un lato la maggior tutela del cittadino, dall’altro l’interesse pubblico, etc; comunque rimane il fatto che in caso di sanatoria sono opere soggette all’ art 36 e non all’art. 37 del Dpr 380/2001.

    Ci dovrebbero essere dei limiti e applicazioni sulle scia “imperfette”. Non dire dopo che si sarebbe formato il silenzio-assenso o configurabile tale, poi ai sensi dell art 2 c. 8-bis della Legge 241/90 è illegittimo ogni atto successivo

    Certo alla fine spetta al Comune l’ultima parola, visto quanto espressamente previsto in materia di annullabilità d’ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo (art. 21 nonies legge n. 241/1990), valevole anche nel caso in cui il “provvedimento si sia formato ai sensi dell’art. 20”: esso presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva in termini di illegittimità dell’atto (secondo i canoni generali).

    Ma in definitiva nella sostanza il sistema è già completo in sé, visto nella prospettiva di una responsabilizzazione dell’Amministrazione e dei funzionari.

    Rispondi
  6. fiorenza dal zotto says:

    Buon giorno, certo cercheremo di approfondire quanto richeisto. Grazie e buona giornata

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Appare importante pure commentare, sarebbe un salto in avanti ma che avrebbe conseguenze non indifferenti su quello che oggi si discute),
    Nuova disciplina delle costruzioni
    Art. 42 (Tolleranze di costruzione e tutela dell’affidamento)

    6. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, non si considerano violazioni edilizie rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato:
    a) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari pubblici incaricati, la certificazione di agibilità nelle forme previste dalla legge;
    b) le parziali difformità, realizzate in corso d’opera, che l’amministrazione comunale non abbia espressamente contestato nell’ambito di un successivo procedimento edilizio volto alla formazione di un nuovo titolo abilitativo, rispetto al quale siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per un eventuale provvedimento di annullamento d’ufficio.

    Si capisce dalla lett.b), che quello che oggi non è possibile, se non con una sanatoria, domani diventa legittimo e agli Uffici tecnici spetta tutta la responsabilità.

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    Se per cortesia Architetto, si potevano estendere alcune fattispecie / concetti della Scia alla CILA, sapendo che la Scia ha un suo iter procedimentale nel mentre la Cila NO- Però mi pare che ultimamente la giurisprudenza sulla CILA condivida analoghe misure di autotutela.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC