Seminario del Comune di Spinea in diretta streaming: giovedì 28 settembre 2023, ore 9.30 – 13.30

11 Set 2023
11 Settembre 2023

Il seminario organizzato dal Comune di Spinea e da Kairos riguarderà due temi:

  • L’edificabilità delle aree già oggetto di precedenti edificazioni
  • Il contributo straordinario di cui all’art. 16 c. 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001.

Relatori:

Avv. Stefano Bigolaro, Prof. Avv. Alessandro Calegari, Urb. Francesco Finotto

Coordinatore scientifico:

Arch. Fiorenza Dal Zotto, responsabile del settore pianificazione del territorio del comune di Spinea.

Obiettivo del seminario è fare chiarezza su due temi  attuali e controversi.

Il primo riguarda un argomento, forse trascurato, che è quello di verificare quando un’area possa qualificarsi  edificabile e come conteggiare la sua edificabilità. Ci si riferisce ad aree che, nel tempo sono state oggetto di precedenti edificazioni. Si vuole dare risposta a domande quali:

- come si conteggia l’edificabilità di un’area già oggetto di  edificazione?

- qual è l’edificabilità dei lotti  derivanti da frazionamenti successivi all’edificazione?

- cosa emerge dall'analisi della più recente giurisprudenza sull'argomento?

- quali sono le norme più comuni e ricorrenti contenute negli strumenti urbanistici?

Il secondo tema riguarda il contributo straordinario e le più recenti riflessioni su questo istituto. Nello specifico si esaminerà qual è l’ambito di applicazione di questo strumento. Se debba applicarsi anche nel caso degli ampliamenti/interventi previsti dal “piano casa” Veneto 2050 [l.r. 14/2019], sia con riferimento agli interventi diretti che in caso di Pua. Verranno poi descritti e illustrati alcuni esempi di applicazione del contributo straordinario in alcuni strumenti urbanistici.

Webinar_28092023_Programma

4 replies
  1. Anonimo says:

    Se veniva spiegato che rapporto ce tra un eventuale lotto libero presente
    in una zona d’ambito (tipo : C1/1-indice 1m³/m²) e la VERIFICA ANALITICA DEI PARAMETRI, riferiti allo stesso Ambito Territoriale Omogeneo (A.T.O.) 1, con l’indice di edificabilità fondiaria (m³/m²)- in sintesi: va sempre fatta la verifica dell’indice di edificabilità fondiaria, per stabilire so ho ancora volume disponibile all’interno del mio ambito di zona???

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  2. Anonimo says:

    Se si poteva parlare anche delle zone D- artigianali – industriali- il cui parametro è l’indice di copertura-

    Esempio: un lotto da 1.000 m² con indice 50% si copre 500 m² – se si vuole fare una suddivisione dei fabbricati pari a m² 250 ciascuno, bisognerebbe avere una area di pertinenza di 500 m², se questo non succede e a un fabbricato viene data un area di pertinenza pari a m² 600, questo ultimo non può più ampliare, anche se il lotto di 600 m² gli permetterebbe in teoria di edificare altri 50 m²-

    Da tenere poi conto che le aree a standard vanno sempre garantite- nel senso che se erano state ricavate da una parte del lotto, l’altro lotto privo di standard deve ricavarli-

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  3. Anonimo says:

    Da tenere sempre presente che:
    Lotto inedificato e asservito: consentite ulteriori volumetrie se ammesse dal PI vigente

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  4. Anonimo says:

    Sui lotti urbani inedificati non sono ammesse ulteriori edificazioni se la volumetria ammissibile non supera quella realizzata sul lotto asservito.

    Il Consiglio di Stato Sez. IV ha ribadito il fermo principio secondo cui la volumetria massima di un’area urbana già edificata è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando gli edifici esistenti non esauriscano il “cubaggio” consentito dalla normativa e indici fondiari vigenti al momento di ulteriori domande di permesso di costruire.

    In tali casi si deve considerare non solo la superficie libera ma anche la volumetria preesistente per verificare se, in relazione all’intero lotto originario asservito, vi siano ulteriori volumetrie residuali da realizzare, indipendentemente anche da successive cessioni a terzi di porzioni frazionate ed inedificate del lotto originario.

    Cio emerge dalla quanto statuito dal CdS con sentenza n° 3251 del 01/07/2015, ribadendo gli stessi principi enunciati dalla stessa Corte in data 26/9/2008 con sentenza n° 4647.

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