Le obbligazioni dedotte in una convenzione urbanistica si prescrivono in 10 anni
Il TAR Veneto, pur consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale difforme, ha affermato che la disciplina della prescrizione ordinaria decennale è applicabile anche alle obbligazioni derivanti da convenzione urbanistica, con decorrenza del relativo termine dal momento in cui risultano esauriti gli effetti della convenzione stessa.
Ciò in nome dello sfavore dell’ordinamento verso i vincoli sine die.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Termine per l’esecuzione delle opere previste in una convenzione urbanistica
08
MAR
2023
Il TAR Veneto ha affermato che il privato ha dieci anni di tempo per l’esecuzione delle opere previste in una convenzione urbanistica, perciò soltanto dalla data di scadenza della convenzione medesima è possibile verificare se le opere siano state o meno eseguite.
Da tale data il Comune ha titolo per richiedere la cessione delle aree: in via diretta, se del caso a mezzo dell’esecuzione forzata dell’obbligo di fare (art. 2931 c.c.), oppure mediante l’escussione della polizza fideiussoria a suo tempo emessa e la conseguente esecuzione in danno.
In sostanza, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere anche l’ordinario termine di prescrizione.
Post di Alberto Antico – avvocato 8/3/2023
Capito , il Comune aveva il dovere ad avvenuto collaudo (cosa che si dovrebbe fare normalmente), ad acquisire le aree. Per cui non sarebbe più possibile farlo??? non ho capito questo passaggio.
Il Comune non può esercitare il suo diritto a vedersi cedere le aree, perché il diritto stesso si è prescritto dopo 10 anni.
Nella sentenza in commento, il caso di specie era il seguente: “6.2. Ciò premesso, si osserva che la convenzione prevedeva, a fronte del rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale, l’impegno del privato ad eseguire le necessarie opere di urbanizzazione (parcheggi, viabilità di accesso agli stessi, giardino pubblico), da avviarsi non oltre 60 giorni dal rilascio della concessione edilizia e ultimarsi entro 24 mesi (cfr. artt. 2 e 8), con successivo trasferimento delle aree interessate al Comune, dopo il collaudo delle opere (art. 14).
6.3. L’esaurimento degli effetti della convenzione si è avuto quindi allo spirare del sessantesimo giorno successivo al collaudo delle opere (svoltosi in data 02.06.1994 e approvato con delibera giuntale del 26.07.1994) e quindi, al più tardi, al 26.09.1994, termine entro il quale doveva essere stipulato l’atto di cessione. La prima richiesta in tal senso è pervenuta alla società solo in data 29.08.2008, a termine di prescrizione ampiamente decorso”.
La giurisprudenza non è univoca su quali siano le obbligazioni dedotte in una convenzione urbanistica passibili di prescrizione.
Per cui, vengono meno il complesso delle prescrizioni in cui questo si articola, in particolare per quanto concerne gli obblighi correlati alla cessione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione.
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